Competenze L'Autorità di protezione, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e della proporzionalità, ordina una misura ufficiale quando il sostegno della famiglia o di altri appare a priori insufficiente e se il diretto interessato non ha adottato misure precauzionali e se le misure applicabili per Legge sono insufficienti (art. 389 CC). Ogni misura tende a salvaguardare il benessere delle persone bisognose di aiuto e a assicurarne la protezione; il diritto all'autodeterminazione e l'autonomia dell'interessato devono tuttavia essere salvaguardate nella misura più ampia possibile (art. 388 CC). Spetta all'Autorità di protezione determinare i compiti da eseguire, che possono rapportarsi all'assistenza personale quindi ad affari relativi alla persona quali l'abitazione, la salute oppure alla gestione patrimoniale, mobiliare o immobiliare, sostanza e reddito, o a entrambe le cose, in funzione dei bisogni. I compiti possono infine riferirsi a rapporti giuridici con terzi (rappresentanza presso assicurazioni sociali, istituzioni ecc.). In particolare l'ARP ordina le misure di protezione con l'istituto giuridico unico della curatela, da adattare alla situazione concreta, con o senza limitazione dell'esercizio dei diritti civili (curatela generale, di sostegno, di rappresentanza, di cooperazione). L'Autorità regionale di protezione esercita inoltre le seguenti competenze: •assiste e consiglia gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio; •nomina e revoca i curatori, vigila sul loro operato, impartisce le necessarie istruzioni, decide della loro remunerazione e dell'adozione di eventuali sanzioni disciplinari; •partecipa alla compilazione dell'inventario della sostanza da amministrarsi e sua approvazione; •approva i rapporti morali ed i rendiconti finanziari; •provvede alla sorveglianza sul collocamento dei valori del pupillo; •impartisce istruzioni in merito alla vendita di beni mobili e immobili appartenenti al curatelato e, quando previsto, approva l'aggiudicazione; •impartisce le istruzioni per la liquidazione o per la continuazione di un commercio, di un'azienda industriale o simili che si trovassero nella sostanza; •consente al cambiamento di domicilio del curatelato. |